Obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno dei contributi pubblici

Scade il prossimo 30 giugno il termine per la pubblicazione delle informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti, nel corso dell’anno d’imposta 2022, dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (fra i quali vanno annoverati gli enti pubblici economici, gli ordini professionali e le associazioni, fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi  finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni), come previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, commi da 125 a 129).

Sono obbligati a tale adempimento i seguenti soggetti:

  • associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni;
  • associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
  • associazioni, fondazioni, ONLUS;
  • (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
  • imprese (rectius: soggetti che esercitano attività d’impresa, ai sensi dell’art. 2195 del Codice civile).

Mentre per le associazioni, le fondazioni, le Onlus, le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri e gli ETS la pubblicazione dei contributi deve avvenire sul sito internet ovvero sul portale digitale dell’ente, per le imprese l’obbligo di comunicazione deve essere adempiuto all’interno della nota integrativa al bilancio di esercizio o del bilancio consolidato.

Inoltre, sebbene la norma non li annoveri espressamente, l’obbligo in parola riguarda anche gli Enti del Terzo settore, in quanto le finalità di trasparenza sottese alla normativa in esame possono considerarsi pacificamente applicabili anche agli ETS (in tal senso depone anche la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2019, n. 2).

Un discorso a parte meritano le cooperative sociali (che non svolgono attività a favore degli stranieri): questi soggetti, come noto, sotto il profilo civilistico rivestono la forma giuridica di società anche se possiedono la qualifica di Onlus e, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, acquisiscono di diritto la qualifica di Impresa sociale.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali soggetti, ai fini della normativa in commento, debbono essere considerati come “imprese” e, pertanto, saranno tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione dei contributi ricevuti attraverso la nota integrativa (si veda la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 citata).

Sotto il profilo oggettivo, la norma impone di comunicare tutte le sovvenzioni, i sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, che siano stati ricevuti nell’anno di riferimento e che siano di importo pari o superiore a 10.000 euro.

La dizione normativa è molto ampia e ricomprende qualsiasi tipo di sussidio, contributo e aiuto ricevuto a condizione che non abbia natura corrispettiva o retributiva (es. compenso per la prestazione di un servizio o la realizzazione di un’opera) ovvero sia stata concessa a titolo di risarcimento.

I contributi da comunicare sono sia quelli in denaro che quelli in natura (es. un bene mobile o immobile concesso in comodato) e in questo caso sarà necessario attribuire un valore a tale bene ai fini della comunicazione in esame: nella citata Circolare n. 2 del 2019, il Ministero del Lavoro chiarisce che tale valore deve essere espresso dalla Pubblica Amministrazione concedente mentre nell’ipotesi in cui tale valore non venga indicato si ritiene che occorra fare riferimento al valore normale di un bene simile o analogo sul mercato di riferimento.

Qualora i contributi ricevuti siano da considerare aiuti di Stato, la norma (art. 1, comma 125-quinquies della L. n. 124/2017) prevede espressamente che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge 234/2012, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, sostituisce gli obblighi di pubblicazione, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di tali aiuti nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet.

In tal caso, pertanto, l’onere di pubblicazione potrà considerarsi adempiuto indicando l’esistenza di contributi e/o benefici che sono già sono stati oggetto di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, nella apposita sezione trasparenza, alla quale si potrà fare meramente rinvio.

La tematica può riguardare, ad esempio, il credito di imposta pubblicità che rientra tra gli aiuti de minimis c.d. automatici ed è soggetto anch’esso all’obbligo di pubblicazione nel RNA; trattandosi, tuttavia, di aiuto fiscale automatico, esso, ai sensi dell’art. 10 del DM n. 115/2017, si intende concesso e viene registrato nel RNA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale detto credito è dichiarato e sotto questo profilo potrebbe esserci uno sfasamento temporale tra il momento in cui l’ETS ha contezza di avere diritto al credito e può utilizzarlo in compensazione e il momento (successivo) in cui il suddetto credito di imposta per investimenti pubblicitari sarà dichiarato nel modello REDDITI ENC 2023 e verrà, pertanto, registrato nel RNA (cioè nel 2024).

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

articoli correlati