
Non mi convince del tutto, ma le segnalo questo perché la prestazione occasionale non mi sento di dire così facilmente che sia assimilabile a quella di lavoro autonomo. Se lo fosse comunque ai sensi dell’
articolo 1,
comma 212, della
Legge n. 622/1996: “
ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della Legge n. 32/1995, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del DPR n. 917/76, hanno titolo di addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi“.
In pratica, i soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata, hanno la facoltà (e non l’obbligo, vedi Circolare Inps n. 112/1996).
Anche coloro che effettuano prestazioni occasionali con un reddito annuo superiore a 5 mila euro saranno obbligati al versamento del contributo previdenziale, tuttavia non lo indicheranno nella ricevuta che effettueranno.
Base imponibile del contributo previdenziale INPS da riaddebitare al cliente
Vediamo quali sono le voci che concorrono a formare la base imponibile del contributo INPS in fattura in quanto potrebbe determinare alcuni. Il contributo INPS si deve applicare prima di tutto agli onorari stabiliti con il cliente ossia il prezzo della prestazione di servizi professionale o no che definite con il vostro cliente.
Poi lo applicherete anche ad eventuali rimborsi spese strumentali allo svolgimento della prestazione come pagamento di bolli, imposte, registro, tasse, etc, trasporti, utenze.
Per cui anche nel caso di spese forfettarie o di spese per trasferte per esempio dovrete applicare il contributo previdenziale.
Anche nel caso in cui determinante tali importo forfettariamente come avviene per esempio nel caso dei rimborso spese saltati degli avvocati che vi riaddebitano in fattura senza farci nemmeno troppo caso.
Aliquota percentuale % contributo previdenziale INPS da addebitare al cliente
La misura del conturbo previdenziale è fissata nella misura del 4% sulle voci sopra elencate. Esistono dei massimali al di sopra dei quali non dovrete riaddebitare il contributo INPS in fattura ma stiamo parlando di importo elevati, taratevi sui 100 mila euro di media anche se ogni anno può variare sensibilmente.
nel caso invece di soggetti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anch’essi obbligati al versamento della gestione separata INPS si parla di un 2/3 ossia due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del dipendente assimilato.
Relativamente al caso di una professionista (assistente sociale specialista) iscritta alla gestione separata INPS ed iscritta, altresì, all’AGO avendo anche un rapporto di lavoratore subordinato, la vigente aliquota contributiva INPS è del 23,50%, come scritto nel post in commento, o è del 24% ?