Il Decreto Cura Italia del 16 marzo 2020 interviene anche nei casi di cancellazione dei titoli di viaggio e trasporto prevedendo che si applichi la disposizione civilistica dell’articolo 1463 del codice civile.
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In sostanza l’articolo 28, comma 1, prevede che, al verificarsi di determinate circostanze ivi elencate e connesse all’emergenza epidemiologica, con riferimento a diverse tipologie di contratti di trasporto, si applichi la disciplina in materia di
impossibilità totale della prestazione recata dall’art. 1463 del codice civile. In tali
casi, quindi, la parte liberata dalla prestazione non può chiedere il corrispettivo e
deve restituire quanto già ricevuto.
Il comma 2 stabilisce le modalità di comunicazione al vettore della documentazione ai fini del rimborso del corrispettivo del titolo di viaggio.
Le modalità di rimborso sono disciplinate dal successivo comma 3. Il comma 4 prevede che le disposizioni recate dai commi 2 e 3 siano applicabili anche ai titoli di viaggio acquistati tramite agenzia di viaggio.
L’articolo 1463 del codice civile, richiamato dalla norma in esame, stabilisce che
nei casi di sopravvenuta impossibilità, la parte liberata non può chiedere
controprestazione e deve restituire quanto già ricevuto. Si applicano le norme in
materia di ripetizione dell’indebito.
Le circostanze elencate dalla presente disposizione – per le quali ricorre l’impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dall’art. 1463 c.c. – riguardano i casi di quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento, nonché i casi di impossibilità a raggiungere destinazioni all’estero. La norma si applica alle prestazioni dovute in relazione a contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.
In particolare si tratta di (comma 1):
a) contratti di trasporto – da eseguirsi nel periodo di quarantena o permanenza
domiciliare – stipulati dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria
competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge n. 6 del 2020;
b) contratti di trasporto stipulati da soggetti destinatari dei provvedimenti di
divieto di allontanamento dalle aree individuate dai D.P.C.M. adottati ai
sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, da eseguirsi nei periodi
di efficacia di tali decreti;
c) contratti di trasporto – da eseguirsi nel periodo di quarantena, permanenza
domiciliare o ricovero – sottoscritti da soggetti risultati positivi al virus
COVID-19 nei confronti dei quali è disposta la quarantena oppure la
permanenza domiciliare fiduciaria, con sorveglianza attiva, ovvero il
ricovero presso strutture sanitarie;
d) contratti di trasporto con partenza o arrivo nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai D.P.C.M. adottati in attuazione del decreto legge n. 6 del 2020, art. 3, da eseguirsi nei periodi di efficacia di tali decreti;
e) contratti di trasporto sottoscritti da soggetti che hanno programmato la
partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico,
annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 6 del
2020, da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) contratti di trasporto sottoscritti dai soggetti intestatari di titolo di viaggio,
acquistato in Italia, avente come destinazione Stati esteri dove sia
impedito o vietato lo sbarco, a seguito dell’emergenza epidemiologica in
atto.
Gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 6 del 2020 demandano ad uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri (emanati secondo la procedura contemplata
dall’articolo 3, comma 1) la definizione di misure intese al contenimento della diffusione
del virus COVID-19 ed alla gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della
situazione epidemiologica; resta fermo, per i casi di estrema necessità ed urgenza, il
potere del Ministro della salute, delle regioni e dei sindaci di emettere ordinanze, nelle
more dell’adozione dei suddetti decreti (articolo 3, comma 2). Sulla base di tali articoli
sono stati emanati il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 ed il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, indi il
D.P.C.M. 1° marzo 2020 (come rettificato con comunicato pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n.53 del 2 marzo 2020). Le disposizioni del D.P.C.M. del 1° marzo producono
il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020. Da tale data del 2 marzo cessano
di produrre effetti i precedenti decreti qui richiamati. I primi tre allegati annessi al citato
D.P.C.M. 1° marzo 2020 recano elenchi di comuni, province e regioni destinatari delle
misure di contenimento del virus. Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 reca ulteriori disposizioni
attuative, applicabili sull’intero territorio nazionale
Il comma 2 riguarda la documentazione che deve essere necessariamente
comunicata al vettore ai fini del rimborso dei titoli di viaggio. Il soggetto
interessato deve comunicare il ricorrere di una delle situazioni sopra elencate
allegando il titolo di viaggio e, se del caso, la documentazione che attesti la
partecipazione programmata ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi di cui
alla lettera e).
Il termine temporale per effettuare la comunicazione è di 30 giorni:
- dalla cessazione delle situazioni di cui alle lettere da a) a d)
- dall’annullamento o sospensione di concorsi, procedure selettive e degli altri
eventi di cui alla lettera e) - dalla data prevista per la partenza nei casi di viaggi con destinazione estera
dove sia impedito o vietato lo sbarco, di cui alla lettera f).
Rimborsi titoli di viaggio
Il comma 3 riguarda le modalità di rimborso. Entro 15 giorni dalla
comunicazione dell’interessato, il vettore procede al rimborso tramite rimborso
di quanto versato ovvero con un voucher di pari importo da utilizzare entro un
anno dalla data di emissione.
In relazione alle ipotesi previste dalle predette disposizioni, si valuti l’opportunità
di specificare se il rimborso alternativo a mezzo voucher sia rimesso alla
discrezionalità del venditore ovvero richieda il consenso dell’avente titolo al
rimborso.
Il comma 4 prevede che la disciplina in esame si applichi anche in caso di acquisto
del titolo di viaggio tramite agenzia di viaggio
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