Ritenute e Appalti: Dubbi e Chiarimenti su Sanzioni e casi Particolari

L’agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire 4 giorni prima della prima scadenza e più precisamente il 12 febbraio l’ambito di applicazione ed il regime sanzionatorio previsto dal nuovo istituto che prevede il controllo della situazione fiscale del fornitore  in appalti di valore superiore a 200 mila euro. La circolare n. 1 del 2020 chiarisce che le multe che attendono coloro che non effettueranno i controlli richiesti o non si faranno rilasciare il Durc Fiscale o Durt Fiscale che, ricordiamolo, ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio si applicheranno solo nel caso in cui saranno state commesse violazioni e irrogate sanzioni.

Il comma 4 dell’articolo 17-bis prevede che, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente – da intendersi nel senso fatto proprio dal comma 1 (si rinvia in proposito al paragrafo 2.3) – è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.

La disposizione, di natura sanzionatoria, trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le richiamate violazioni, ivi compresa la violazione del divieto di compensazione previsto dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 17-bis, e le siano state irrogate le correlate sanzioni.

Doveri del committente: quali sanzioni rischia

Il committente dovrà versare una somma calcolata e riferita alla quota parte di ritenute fiscali riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nel contratto di appalto presso il committente come previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Considerata la natura sanzionatoria della disposizione in commento, restano altresì fuori dall’ambito di applicazione della stessa tutte le altre violazioni tributarie da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non espressamente menzionate (ad esempio, la violazione degli obblighi dichiarativi in qualità di sostituto d’imposta di cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997). Nel caso di omesso o insufficiente o ritardato versamento delle ritenute fiscali viene previsto un regime fiscale sanzionatorio in capo all’appaltatore o sub appaltatore che si sostanzia nell’applicazione di una multa pari al 30% dell’importo omesso mentre nel caso di omessa applicazione delle ritenute fiscali alla fonte è pari al 20% della ritenuta.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione viene ridotta alla metà per cui la sanzione scende rispettivamente al 15% e al 10%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione viene ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Sulla base di questo potete leggere l’articolo di approfondimento relativo al ravvedimento operoso.

Periodo di tregua: sospensione delle sanzioni

Le nuove regole in materia di ritenute fiscali negli appalti per la fornitura di beni o servizi  con “prevalente utilizzo di manodopera” presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.

Sono previsti obblighi sia per la committente o stazione appaltante sia per le imprese appaltatrici. Nella realtà si realizzo uno squilibrio a mio modesto avviso enorme di responsabilità in capo al committente a cui l’agenzia delle entrate di fatto affida parte del compito di presidio e controllo sull’esatto e corretto versamento delle ritenute (peraltro con un meccanismo abbastanza contorto di F24 parlanti) e anche di facile elusione per cui mi chiedo a cosa e a chi serva e quale valore aggiunto dia veramente questa nuova legge. Come al solito lo scopriremo solo vivendo ma dietro avremmo proclami di semplificazione e grandi successi nella lotta all’evasione. Nella sostanza prevedo altro elemento che ingessa i processi e disincentiva le imprese a lavorare dedicandosi al miglioramento del servizio reso e all’innovazione di prodotto e processo perdendo competitività verso le imprese estere.

Controlli del Committente e problemi di Privacy

Il cliente che a mio avviso paga per cui dovrebbe stare fermo a guardare l’esatta realizzazione dell’opera o la prestazione del servizio oggetto del contratto di fornitura e non trasformarsi un un verificatore sullo stato di salute fiscale del proprio fornitore. Invece si ritrova a dover farsi dare una serie di documentazione per verificare che il proprio fornitore abbia versato, limitatamente ai dipendenti impiegati nel contratto di appalto, le ritenute fiscali correttamente ed entro le tempistiche. Dovrà anche prevedere una sistema di archiviazione di questa documentazione che dovrà anche garantire il rispetto della privacy in quanto tratta di dati sensibili di dipendenti dell’appaltatore impiegati nel contratto che non possono essere utilizzati da tutti.

Nel caso in cui non adempia a questi controlli non potrà procedere a parte del corrispettivo spettante al fornitore o sub fornitore anche se questi magari ne avrebbe diritto in quanto il lavoro ovvero l’appalto sia stato correttamente eseguito e la prestazione resa. Qualora lo faccia ugualmente  sarà esposto ad una sanzione pari a alla sanzione applicata all’impresa appaltatrice per la ritenute omesse o anche per il loro tardivo versamento. Non solo ma non si potrà procedere nemmeno alla compensazione tra tributi. La sanzione si applicherà solo nel caso in cui l’impresa appaltatrice sia destinataria di sanzioni per la fattispecie omissiva. Se si ravvedere per esempio anche la committente non sarà esposta a sanzioni.

Cosa fare in pratica

La soluzione più semplice è quella di farsi rilasciare il Durc fiscale ogni mese dall’appaltatore che ha una validità di 4 mesi in modo da essere coperto da eventuali responsabilità nel pagamento del corrispettivo maturato. Una volta avuto il certificato secondo il modello standard con il timbro dell’agenzia delle entrate e al data di rilascio sarà semplice. La soluzione invece decisamente più complessa è quella di farsi dare gli F24 quietanzati dall’impresa appaltatrice e dalle imprese subappaltatrici riferite esclusivamente ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso le sedi del committente nonché copia della documentazione propedeutica alla verifica e controllo della corretta determinazione delle stesse. Se uno dichiara che il dipendente guadagna 500 euro e versa 100 di ritenuta quando invece ne guadagna 1.000 e magari per effetto di detrazioni fiscali ne deve versare 180, io che sono committente come faccio a verificare il corretto versamento? Ma di cosa stiamo parlando? Ci vogliono trasformare in accertatori fiscali???

Mancata consegna all’appaltatore della documentazione

Non è finita perché laddove l’appaltatore o il subappaltatore non consegni la documentazione entro 5 giorni dalla scadenza di versamento delle ritenute fiscali la documentazione necessaria ad effettuare i controlli il committente è obbligato a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati per un importo pari almeno uguale alle ritenute non versate e comunque non oltre il 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio in appalto.

Comunicazione all’agenzia delle Entrate entro 90 giorni

Non è finita perché l’agenzia delle entrate deve anche essere avvertita sempre a carico del committente entro 90 giorni dalla mancata consegna della documentazione. Così oltre ad essere accertatori saremmo anche segnalatori di situazioni potenzialmente a rischio di evasione fiscale. Tutto questo gratis e anche con la spada di Damocle delle sanzioni salate a cui potremmo essere esposti.

Ora, eccetto le imprese che hanno i propri registri presenze delle persone che entrano ed escono dalla sede principale o secondaria o dai cantieri  come farà l’agenzia delle entrate a verificare quali siano effettivamente i dipendenti a cui le ritenute sono associate?. Il committente secondo loro quale controllo potrà effettivamente svolgere sulla correttezza del calcolo delle ritenute fiscali?

L’unico controllo veritiero potrà essere quello di verificare che la documentazione che gli consegnerà l’appaltatore quadri con il modello F24 quietanzato fornito sempre dall’appaltatore, il che a io avviso si traduce in un controllo a scarsissimo valore aggiunto. Come fa il committente infatti a determinare se sono state calcolate bene le ritenute da versare per quel dipendente? Dovrebbe avere la sua situazione familiare, patrimoniale ed economica. Basti pensare a alle detrazioni o deduzione per carichi familiari come possono essere diverse da soggetto a soggetto. Non solo pensate anche ai profili di violazione della privacy che ne potrebbero scaturire per il fatto che io committente, soggetto terzo, sto richiedendo delle informazioni fiscali personale del dipendente XY che lavora presso di me. E se fossi il solo che lavora presso il fornitore non mi darebbe fastidio sapere che il mio committente da quanto guadagno, le mie detrazioni fiscali?

Cosa deve fare l’appaltatore o i sub appaltatori

Nella pratica consiglio di farsi rilasciare il Durc fiscale o DurT e mensilmente di darlo al proprio cliente. E’ una procedura che dovrebbe così consentire di sprecare poco tempo sia per l’appaltatore che lo deve richiedere all’agenzia delle entrate (se la dovrebbe cavare con una mattinata di fila presso l’agenzia delle entrate di competenza se siete nei grandi comuni. Il committente anche senza dubbio si trova più facilmente a gestire un Durc fiscale piuttosto che controllare la correttezza e puntualità nei versamenti delle ritenute fiscali con F24 parlanti distinti per ciascun contratto di appalto.

DURC Fiscale non disponibile

Laddove il Durc fiscale o Durt non fosse disponibile (e questo già dovrebbe mettere il committente in allarme nei casi in cui non sia previsto per legge), l’appaltatore dovrà ricevere entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali un prospetto riepilogativo contenente i codici fiscali dei lavoratori impegnati prevalentemente presso l’azienda che utilizzano beni del committente comprensive del dettaglio delle presenze, delle ore lavorate, la relativa retribuzione e copia delle deleghe di pagamento presentate.

Conseguenze DURC Fiscale sporco

Se non le ricevesse in tempo il committente dovrebbe procedere al blocco dei pagamenti fino al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute fiscali omesse. Inoltre dovrà procedere a dare comunicazione entro 90 giorni all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Chi deve effettuare il controllo delle ritenute negli appalti (articolo gratuito di approfondimento)

Casi Particolari

Mancato utilizzo F24 distinti o F24 Parlanti

Nel caso in cui, nel periodo di transizione considerato entro il 30 aprile 2020 l’appaltatore o i sub appaltatori abbiano versato tutte le ritenute ma non abbiano adottato distinti modelli “F24 parlanti” per ciascun dipendente impiegato prevalentemente nel singolo contratto di appalto non si applicheranno le sanzioni in capo al committente ma solo a condizione che richieda e ottenga la documentazione idonea per la verifica ed il controllo della correttezza dei versamenti così come indicato al paragrafo 4.2 della circolare. In pratica laddove non siano utilizzati F24 parlanti il committente si deve trasformare in un verificatore e verificare che il proprio fornitore abbia versato tutto quello che doveva versare e non solo quanto versato per il suo singolo contratto di appalto. Ma stiamo scherzando?!? In pratica non solo devo pagare un fornitore, ma lo devo anche controllare e perché no anche aumentare la parcella del mio commercialista per fargli controllare che il fornitore stai versando correttamente le ritenute fiscali, con tutte le difficoltà del caso viste sopra.

Ritenute fiscali versate con ravvedimento

Il committente sarà salvo nel caso in cui l’appaltatore o le ditte sub appaltatrici abbiano proceduto al versamento mediante ravvedimento operoso. In questo caso naturalmente il committente dovrebbe farsi rilasciare sempre documentazione attestante non solo il versamento del ravvedimento ma anche verificare che il ravvedimento sia stato correttamente calcolato e versato nei tempi altrimenti, come l’amministrazione già sa, non si considererebbe perfezionato per cui il committente a quel punto sarebbe comunque esposto alle sanzioni. Per cui nel caso del ravvedimento si aggiunge anche il controllo sul calcolo del ravvedimento operoso. Ma solo io ci vedo qualcosa di paradossale in questo meccanismo di verifica o anche voi state spalancando gli occhi?

https://dev.tasse-fisco.com/societa/durc-fiscale-durt-irregolare-cose-come-richiederlo-cosa-fare/47572/

https://dev.tasse-fisco.com/varietassefisco/appalti-sub-novita-ritenute-compensazioni-sanzioni-provvista/46096/

https://dev.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/certificato-regolarita-fiscale-domanda-costi-scadenza-gare-appalto/36326/

https://dev.tasse-fisco.com/varietassefisco/cassetto-fiscale-sportello-cosa-utilizzo/25205/

 

Circolare 1 del 12 febbraio 2020

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