Dal momento che alla vigilia della pubblicazione del DL Rilancio 2020 si sentiva già da più giorni parlare di questa fantomatica “cancellazione dell’IRAP” che per noi addetti ai lavori suona sempre come una fregatura che assume i connotati di risparmio finanziario non gli abbiamo dato peso più di tanto. Tuttavia dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio 2020 ci siamo iniziati subito a ricredere in quanto la parola cancellazione sembrerebbe assumere invece la vesta di una vera e propria esenzione dal pagamento del saldo Irap.
Purtroppo come al solito non è tutto oro quel che luccica per cui se state pensando che non pagherete il 3,9% o più di IRAP che avete già versato o che dovrete versare ve lo scordate.
Il DL Rilancio infatti cancella si il Saldo Irap 2020 ma solo limitatamente a quanto non già versato a titolo di acconto. Per ragionare in pratica sul calcolo dell’IRAP a saldo per giugno 2020 si deve qudini raffrontare il totale degli acconti versati a Giugno (Luglio 2019) e a Novembre 2019, confrontarli con il saldo Irap che dovremmo versare a giugno/settembre 2020 8a seconda di chi beneficia della proroga da Corona virus.
L’articolo 24 del D.L. 34/2020 meglio noto come “Decreto Rilancio” infatti prevede espressamente che tutti gli esercenti attività d’impresa o lavoro con ricavi o compensi non superiori ad Euro 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore
del Decreto in esame escluse Banche, Assicurazioni e altri istituti finanziari non dovranno procedere al versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020.
Vediamo cosa significa in pratica quanto si risparmia effettivamente prima che vi andate a comprare la Porsche.
Come funziona l’esenzione del Saldo IRAP 2020
Per fare un esempio molto semplice del calcolo degli effetti della cancellazione del saldo Irap 2020, fatto quindi 1.000 il Saldo Irap da versare e 900 gli acconti versati nell’anno precedente, l’effettivo sconto IRAP sarà pari a 100. Nel bilancio quindi si rileverà una sopravvenienza attiva da inserire nella voce di Bilancio Imposte dell’esercizio. Alcuni sostengono che il provento sia da inserire nel bilancio d’esercizio 2019 tuttavia non sono dello stesso avviso e se proprio volete disquisire di contabilità su una componente che non ha impatto in termini di prelievo erariale in quanto non tassata, facciamolo, ma in separata sede.
Considerando che da anni gli acconti equivalgono al 100% del saldo Irap dell’anno precedente lo sconti di cui veramente si beneficerà sarà calcolato nella sostanza solo sull’IRAP relativa all’incremento del valore della produzione netta rispetto all’anno precedente.
Come funziona l’esenzione dell’acconto IRAP 2021
Proseguendo nel ragionamento quanto vale nel saldo varrà per l’acconto per cui non parliamo di un mero differimento finanziario ma di un effettivo risparmio di imposta che, seppur contenuto, è nostro dovere verso i clienti ridurre il più possibile (scherzo ovviamente), soprattutto in un momento complicato come questo dove il ricorso alla liquidità potrebbe essere difficile o oneroso più del solito.
L’approccio in questo caso però è diverso diverso e maggiormente meritevole di approfondimento riguarda invece il calcolo dell’acconto che in base allo stesso articolo 34 del DL Rilancio 2020 non è dovuto e sarà scomputato dal calcolo del saldo 2021.
Come sappiamo l’acconto IRAP può essere calcolato sia con il metodo “storico” sia con metodo “previsionale”. Con il metodo storico, utilizzato dalla stragrande maggioranza dei contribuenti il calcolo come sapete viene effettuato prendendo come base l’imposta IRAP a saldo dell’ano precedente e moltiplicandola per una % ormai fissa al 100% da qualche anno. Il rigo da prendere in considerazione per il calcolo è l’ IR 21 della dichiarazione IRAP.
In estrema sintesi sappiamo inoltre che se utilizziamo in metodo previsionale e ci troviamo a versare al primo acconto un valore non capiente rispetto all’effettivo acconto che si sarebbe dovuto versare siamo passibili di sanzione in misura pari al 30% dell’acconto omesso. In poche parole se ti sbagli a fare la previsione o la fai in modo da versare meno imposte e ti sbagli allora pagherai una sanzione.
Per andare avanti nel ragionamento si deve prendere in considerazione anche quanto già introdotto dal Decreto Cura Italia che prevede la non applicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dell’acconto IRAP, qualora l’importo calcolato con il metodo previsionale (e anche storico) sia almeno pari all’80% della
somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020. In poche parole se si confronta quanto calcolato e versato con il metodo previsionale oggi con quanto si sarebbe dovuto versare con il metodo storico prendendo a riferimento il saldo Irap relativo al 2020 che troverete nel rigo IR 21 del quadro IRAP del modello IRAP 2021 che presenterete a settembre emergerà una differenza. Se la misura dell’acconto previsionale versato sarà almeno pari all’80% dell’acconto calcolato con il metodo storico sarete salvi.
Detta ancora in altri termini più matematici l’acconto previsionale dovrà essere almeno pari al 32% di quanto dovuto. il 32% si ottiene moltiplicando la percentuale fissa dell’acconto pari al 40% per il valore limite minimo dell’80% al di sotto del quale scatterebbero le sanzioni sul differenziale non dovuto. Nel caso di contribuenti soggetti ad ISA invece parliamo del 40%.
V’è da aggiungere (grazie Daniele) che l’art. 58 del D.L. 124/2019 ha modificato le percentuali corrispondenti agli acconti IRAP, pertanto molti avranno versato in acconto per il 2019 il 90% e non il 100%. A parità di IRAP si avrà un saldo del 10% che risulterà non dovuto.
Come al solito dai proclami sembra che stiamo per parlare di viaggi intergalattici invece ci portano solo a fare una passeggiata….ma si deve pur sempre ringraziare. Del resto ognuno deve fare il suo lavoro.
Chiarimenti Applicativi Circolare Agenzia Entrate 27 del 2020
Con riferimento alle disposizioni in tema di versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall’articolo 24 del Decreto, la predetta circolare ha fornito specifiche risposte a quesiti sul tema al paragrafo 1.1. Si ricorda, che a mente della predetta disposizione, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:
−del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legis
− della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente[1]), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
A seguito della pubblicazione della predetta circolare sono state avanzate ulteriori richieste di chiarimenti cui viene fornito riscontro nei paragrafi che seguono.
1 Aspetti connessi alle modalità di applicazione dell’articolo 24 del Decreto
In relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 24 del Decreto è stato chiesto di chiarirne l’applicazione, con specifico riferimento:
- al calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- alla possibilità, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.
1.1 Operatività dell’esclusione della prima rata dell’acconto dell’IRAP
2020 dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso anno
Con riferimento al calcolo dell’IRAP da versare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, va in primo luogo ricordato che il citato articolo 24, ha previsto, al comma 1, che «Non è […] dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta».
Come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto, i soggetti che beneficiano di detta previsione (e individuati al comma 2 del medesimo articolo 242) «non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50 per cento per i
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34, del 2019. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale».
Al riguardo, si ricorda che, in linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (“metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Peraltro, si ricorda che l’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, alla legge 5 giugno 2020, n. 40, dispone, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto rispetto a quello dovuto sulla
2 Vedasi, sul punto, anche risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020 e circolare n. 25/E del 20 agosto 2020.
base delle risultanze della dichiarazione annuale, entro il margine del 20 per cen
Coordinando le regole generali con le nuove previsioni recate dal Decreto, si evince che il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.
Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.
In entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale). In tal senso va inteso il rinvio contenuto nella relazione illustrativa.
Esemplificando, se l’IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 fosse pari a 1.000 euro:
- CONTRIBUENTI CHE NON APPLICANO GLI ISA
CASI | METODO | I ACCONTO FIGURATIVO | II ACCONTO
VERSATO |
IRAP 2020 | I ACCONTO
FIGURATIVO DA SOTTRARRE |
II ACCONTO DA
SOTTRARRE |
SALDO |
1 a | STORICO | 400 | 600 | 800 | 320 | 600 | (120) |
1. b | PREVISIONALE
(IRAP prevista €800) |
320 | 480 | 800 | 320 | 480 | 0 |
CASI | METODO | I ACCONTO FIGURATIVO | II ACCONTO
VERSATO |
IRAP 2020 | I ACCONTO
FIGURATIVO DA SOTTRARRE |
II ACCONTO DA
SOTTRARRE |
SALDO |
2. a | STORICO | 400 | 600 | 1.200 | 400 | 600 | 200 |
2. b | PREVISIONALE
(IRAP prevista €800) |
320 | 480 | 1.200 | 400 | 480 | 320 |
3. | PREVISIONALE
(IRAP prevista €1.600) |
640 | 960 | 800 | 320 | 960 | (480) |
4. | PREVISIONALE
(IRAP prevista €1.200) |
480 | 720 | 1.200 | 400 | 720 | 80 |
5. | PREVISIONALE
(IRAP prevista €1.200) |
480 | 720 | 1.400 | 400 | 720 | 280 |
- CONTRIBUENTI CHE APPLICANO GLI ISA
CASI | METODO | I ACCONTO FIGURATIVO | II ACCONTO
VERSATO |
IRAP 2020 | I ACCONTO
FIGURATIVO DA SOTTRARRE |
II ACCONTO DA
SOTTRARRE |
SALDO |
1. a | STORICO | 500 | 500 | 800 | 400 | 500 | (100) |
1. b | PREVISIONALE
(IRAP prevista €800) |
400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 0 |
2. a | STORICO | 500 | 500 | 1.200 | 500 | 500 | 200 |
2. b | PREVISIONALE
(IRAP prevista €800) |
400 | 400 | 1.200 | 500 | 400 | 300 |
3. | PREVISIONALE
(IRAP prevista €1.600) |
800 | 800 | 800 | 400 | 800 | (400) |
4. | PREVISIONALE
(IRAP prevista €1.200) |
600 | 600 | 1.200 | 500 | 600 | 100 |
5. | PREVISIONALE
(IRAP prevista €1.200) |
600 | 600 | 1.400 | 500 | 600 | 300 |
1.2 Saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima
rata di acconto
Coordinando le regole generali in tema di calcolo degli acconti con le previsioni recate dall’articolo 24 del Decreto, come illustrate nel paragrafo precedente, si evince che il contribuente che applica il metodo “storico” è tenuto a versare per il periodo d’imposta 2020:
− il secondo acconto, pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento, se applica
−l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento, se applica gli ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.
Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è tenuto a versare, per il medesimo periodo d’imposta 2020:
− un secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento, se applica gli ISA) dell’
− l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.
In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
Ipotizzando, quindi, un contribuente che non sia tenuto ad applicare gli ISA e che utilizzi il metodo “storico”, se l’IRAP:
− dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
− effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 è pari a 200 euro,
− versata a titolo di secondo acconto per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 600 euro,
in questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].
Qualora, invece, il contribuente non sia tenuto ad applicare gli ISA ed utilizzi il metodo “previsionale”, se l’IRAP:
− dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
− che si presume di dover versare per il periodo d’imposta 2020, è pari a
800 euro,
− effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 200 euro,
− versata a titolo di secondo acconto è pari a 480 euro,
in questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro. Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].
2 Ambito applicativo dell’articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020
L’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, rubricato «Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno», prevede che «Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
Posto che il testo di legge richiama espressamente solo le imposte IRPEF, IRES e IRAP, è stato chiesto di chiarire se tale previsione trovi applicazione anche in relazione alle “addizionali” di dette imposte.
Con la circolare n. 9/E del 2020, al paragrafo 4.1, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, è stato chiarito che, da un punto di vista oggettivo, la citata disposizione, «oltre che alle imposte espressamente individuate, si applica anche:
all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)».
Tale chiarimento discende dalla circostanza che per le imposte richiamate si applicano i medesimi termini di versamento dell’acconto dettati per le imposte espressamente individuate dalla norma in oggetto.
Conseguentemente, la previsione di legge in commento si applica, altresì, agli acconti relativi alle addizionali di dette imposte con scadenza 30 giugno 2020. Resta di contro esclusa l’applicazione all’addizionale regionale all’IRPEF in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.
[1] Rif.to all’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile
Che ne Pensate?
IRAP_2020_istruzioni IRAP_2019_mod_7giu2019
Valgono le stesse regole anche per le società nate nel 2019
In caso di società nata nel 2019, e quindi non obbligata al versamento degli acconti, viene abbonato l’intera Irap dovuta?
Corretto, buon per loro e soprattutto grazie da parte di tutto per il prezioso contributo teso a migliorare la comprensione dell’articolo che ho aggiornato.
Buongiorno, ricordo che l’art. 58 del D.L. 124/2019 ha modificato le percentuali corrispondenti agli acconti IRAP, pertanto molti avranno versato rin acconto per il 2019 il 90% e non il 100%.
A parità di IRAP si avrà un saldo del 10% che risulterà non dovuto.