Sospensione Mutui Decreto 16 Marzo 2020: a chi si applica

Il Decreto Cura Italia del 16 marzo 2020 prevede la Sospensione del pagamento della rata per alcune tipologie di mutui in alcuni comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19 individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 fino al 30 aprile 2020.

L’articolo prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da
INVITALIA a favore di imprese ubicate nei territori dei comuni maggiormente
colpiti dall’epidemia di COVID-19 (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1°
marzo 2020) hanno la facoltà di richiedere, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del decreto-legge, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate
con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e un corrispondente
allungamento della durata dei piani di ammortamento.
Tale facoltà è riconosciuta, a determinate condizioni, anche se è stata già adottata
da INVITALIA la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione
della morosità nella restituzione delle rate, nonché nel caso di rate di pagamento
relative a transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Dopo la richiesta dei beneficiari, INVITALIA procede, nel rispetto della normativa
europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di
sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate
semestrali posticipate.
L’articolo in esame è volto a far fonte alle difficoltà delle imprese operanti nei
territori colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le
scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi
dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. – Invitalia.
A tal fine si prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da
Invitalia a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni
individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, possono beneficiare della
sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non
successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata
dei piani di ammortamento (comma 1, primo periodo).
La richiesta deve essere presentata dai beneficiari entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del decreto-legge (comma 1, terzo periodo: vedi infra).
Come precisato nella relazione illustrativa, l’ambito di applicazione della norma
in esame è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo
strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di
consentire una “moratoria” generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati
concessi dalla stessa.
Con riferimento all’ambito territoriale di applicazione della disposizione, si ricorda che
l’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, recante ulteriori misure attuative del decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, identifica i seguenti Comuni (cd “zona rossa”):
1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione
D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
2) Nella Regione Veneto: Vò.
Con riferimento ai predetti Comuni il citato DPCM, allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, adotta specifiche misure di
contenimento (articolo 1).
Per il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – il cui ddl di conversione è stato
approvato in via definitiva in data 4 marzo 2020 e con particolare riferimento all’articolo
3, che costituisce la base normativa del predetto DPCM, si rinvia al relativo dossier di
documentazione.
La sospensione del pagamento e l’allungamento del piano di ammortamento si
applicano anche:
– nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto
di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle
rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non
siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso (comma 1,
secondo periodo);
– alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020
relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata
in vigore del decreto-legge (comma 2).
La norma prevede, inoltre, che INVITALIA, su richiesta dei soggetti beneficiari,
da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da
rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate (comma
1, terzo periodo).
La relazione tecnica precisa che “successivamente alla ricezione delle istanze, Invitalia,
procederà alla ricognizione del debito ed alla definizione di un nuovo piano di
ammortamento con decorrenza 1.1.2021. Il predetto piano prevedrà il medesimo numero
di rate residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, periodicità e tasso di
interesse del piano sospeso e includerà gli interessi calcolati al tasso di interesse legale
per il periodo di sospensione. Inoltre, in seguito all’entrata in vigore della norma,
INVITALIA rideterminerà, sulla base delle richieste pervenute, l’effettiva consistenza dei
fondi rotativi e assumerà impegni nel limite di questa.
Si ricorda che il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE) impone il
divieto per gli Stati membri di concedere misure agevolative che si qualificano come aiuti
di Stato. Tale divieto non è però assoluto. Il TFUE individua, all’articolo 107, paragrafo
2, alcune deroghe. Alla lettera b) dell’articolo 107, paragrafo 2 è stabilita una deroga
specifica al divieto, in base alla quale “sono compatibili con il mercato interno gli aiuti
destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali”.

Testo Decreto Cura Italia 2020

https://dev.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/decreto-cura-italia-16-marzo-2020-p-iva-mutui-affitti-famiglie-bonus-assegno/48920/

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

articoli correlati